01/01/2013 - 01:00

Impianti fotovoltaici - Il requisito legale della chiusura lavori nel d.m. 19 febbraio 2007

Il dispositivo di protezione di interfaccia quale elemento strutturale dell'impianto
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2789 del 17 aprile 2012 ha affrontato la questione relativa alle condizioni che rendevano possibile il riconoscimento della tariffa incentivante ex d.m. 19 febbraio 2007 in rapporto alla doppia condizione temporale della chiusura lavori e della messa in esercizio dell'impianto.
Si rammenta, infatti, che il citato decreto, alla luce delle modifiche apportate dalla legislazione successiva, subordinava il riconoscimento della tariffa incentivante all'esistenza di due condizioni fondamentali:
a) che l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse stata conclusa entro il 31 dicembre 2010 e comunicata, sempre entro la medesima data, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici;
b) che l'impianto fosse entrato in esercizio entro il 30 giugno 2011;
Nella fattispecie oggetto del giudizio il diniego al riconoscimento della tariffa era stato motivato con la mancata installazione del dispositivo di protezione di interfaccia. Tale dispositivo veniva considerato elemento strutturale dell'impianto a motivo della funzione di controllo qualitativo e quantitativo della energia elettrica prodotta dalla fonte solare, prima della sua immissione in rete.
La questione giuridica che si segnala nella sentenza in commento riguarda proprio la qualificazione dei requisiti legali che attestano la "chiusura lavori". Il Consiglio di Stato ha ritenuto, risolvendo la questione sottoposta al suo giudizio, che la mancata installazione del dispositivo di protezione di interfaccia configura il venir meno di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento della tariffa ovvero la chiusura dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010. A tale conclusione il Collegio è pervenuto considerando il dispositivo mancante quale elemento essenziale dell'impianto la cui carenza si risolve nella "mancanza di un elemento strutturale e indefettibile dell'impianto senza il quale non può funzionare correttamente".
Di interesse, inoltre, l'esplicitazione delle finalità che la norma ha voluto tutelare fissando due diversi limiti temporali. Con quello del 31 dicembre 2010, infatti, la norma ha voluto fissare una data limite per la fine dei lavori. Con quella del 30 giugno 2011 che attiene alla messa in esercizio dell'impianto, invece, la norma ha voluto "tenere indenni i soggetti realizzatori da eventuali ritardi nella messa in esercizio degli impianti addebitabili alle difficoltà del gestore di garantire, in ragione dell'alto numero di richieste da evadere, il collegamento alla rete elettrica di tutti gli impianti entro la originaria data del 31 dicembre 2010".
Vincenzo Tabone
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