01/01/2013 - 01:00

Impianti fotovoltaici all'interno dell'Ente Parco

Non sono opere tecnologiche ma opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione come tali non sottoposte ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco. Questa la conclusione cui è arrivato il Tar Basilicata con la sentenza n. 508/2011.
Il fatto: un'azienda agricola, operante all'interno del perimetro del Parco Nazionale Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, vuole installare tre impianti fotovoltaici sul tetto dei propri capannoni "con lo stesso orientamento e inclinazione delle falde" e comunica tale intenzione al Comune competente, all'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale per la Valutazione di Incidenza ex Dpr 357/1997 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ed all'Ente Parco. L'Ufficio Regionale esclude che l'intervento ricada nell'ambito della Valutazione di Incidenza mentre l'Ente Parco con propria nota invita l'azienda a non iniziare i lavori o a desistere se già iniziati.

La nota dell'Ente Parco viene impugnata dinnanzi al Giudice Amministrativo.

La sentenza in commento ha annullato la nota dell'Ente Parco. Per far ciò il Giudice ha dovuto previamente qualificare l'intervento sottoposto al suo esame.

La Corte è partita dalla premessa che "le discipline giuridiche del paesaggio e dell'edilizia sono connesse, ma distinte". Nello specifico poi le concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco Nazionale, si riferiscono ad interventi edilizi diversi da quelli qualificabili di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978.

Solo quando l'intervento è diverso dalla manutenzione ordinaria e straordinaria risulta necessario il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) che ha la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio ecologico-naturale e non l'estetica del paesaggio.

Essendo l'intervento oggetto del giudizio, ad avviso della Corte, un'opera rientrante nel novero di quelle di manutenzione ordinaria e/o straordinaria - ex art. 31, comma 1, lett. a) e b) L. 457/1978 - la sua realizzazione non è sottoposta al nulla osta dell'Ente Parco al quale ne va data solamente comunicazione.

É rimasta disattesa e non accolta, quindi, la tesi dell'Ente Parco che pretendeva di qualificare gli impianti fotovoltaici come opere tecnologiche come tali soggette ad autorizzazione ai sensi del Dpr 8 dicembre 2007 istitutivo del medesimo Ente.

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
Editore