01/01/2013 - 01:00

Il sottoprodotto secondo le sentenze e il diritto

La complessità dei cicli industriali e la struttura multitasking di molte realtà produttive impongono certezza normativa ed interpretativa riguardo la definizione di "sottoprodotto".
Il presente intervento mira ad analizzare lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza sul sottoprodotto, partendo dalla recente sentenza n.22743 del 15.06.2011della della terza sezione della Corte di Cassazione.
E', in primo luogo, necessario valutare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, allo scopo di ridurre gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, e quindi occorre circoscrivere la fattispecie esclusa, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma al contrario certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.

Anche alla luce dell'intervenuto decreto n. 152/2006, che ha introdotto la nozione di sottoprodotto, il suddetto orientamento è stato mantenuto quanto al reimpiego certo del residuo di lavorazione.

In particolare, l'articolo 183, comma 1 lettera p), del predetto testo normativo, seguendo l'indirizzo della direttiva comunitaria 2008/98/CE definisce il sottoprodotto, come una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con la successiva definizione di sottoprodotto introdotta dal d. lgs. n. 4/2008, fermo restando il divieto di trattamento preventivo, è però stato affievolito, già legato al criterio della tracciabilità assoluta prima ancorato alla certezza dell'utilizzazione risultante da puntuali verifiche e da attestazioni dei soggetti interessati alla cessione e al riutilizzo [l'autocertificazione, richiesta dall'art. 183, comma 1 lett. n) del decreto n. 152/2006, doveva garantire il reimpiego].
Infatti, lo scopo primario del processo di produzione può prevedere uno o più prodotti industriali ovviamente programmati (spesso con diverso "valore" commerciale) - si deve aggiungere, a questo punto, un'ulteriore specificazione, in negativo: il sottoprodotto si caratterizza e consiste, propriamente, in quella diversa sostanza che si genera, di fatto, dallo stesso processo produttivo - organizzato, però, per un obiettivo "primario" distinto (ottenere pre-determinati "prodotti industriali")".
Di riflesso la nozione di sottoprodotto registra, fortunatamente, una sua storia nell'esperienza giuridica recente - la quale ne tratteggia in modo sufficientemente chiaro i connotati, aiutandoci nello sforzo interpretativo - che si può leggere nella giurisprudenza, più "illuminata", della Corte di Giustizia europea.

Partendo da quanto descritto, per escludere l'applicazione della disciplina sui rifiuti è necessario, di conseguenza , che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo. 
Alessio Elia
autore