01/01/2013 - 01:00

Il responsabile tecnico e la gestione rifiuti

Il responsabile tecnico della impresa che effettua la gestione dei rifiuti deve rendere la dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006

Al riguardo il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza del n.2820 17 maggio 2012 afferma in merito alla ontologica differenza tra la figura del direttore tecnico e quella del responsabile tecnico, che non esiste un discrimen classificatorio e di conseguenza non esiste una effettiva differenziazione tra le predette figure.


I giudici di Palazzo Spada assumono tale posizione in virtù degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) c. p. a. e dell'indirizzo prevalente sull'argomento (si vedano le decisioni nn. 1154 e 83 del 2012, 1790 del 2011 e 3364 del 2010).


In particolare, il raffronto tra la norma (art. 26 del d.P.R. n. 34 del 2000) che individua i compiti del direttore tecnico in materia di lavori pubblici e la disposizione (art. 10, comma 4, del d. m. 28 aprile 1998, n. 406) che disciplina la figura e i requisiti del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stato eseguito in modo compiuto dalla quinta sezione con la sentenza n. 1790 del 2011, attraverso cui è stato   statuito:


-che la figura del responsabile tecnico della impresa di gestione di rifiuti di cui al d. m. n. 406/98 non presenta differenze significative rispetto al direttore tecnico;


-che gli obblighi di dichiarazione che l'art. 38 del codice dei contratti pubblici correla alla posizione del direttore tecnico sono riferibili anche al responsabile tecnico ex d. m. n. 406/98 cit. . "Quando la norma di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e quindi anche la "lex specialis" di gara) richiede che lo specifico requisito sia posseduto dal direttore tecnico ha riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto" (così Cons. St. , sez. V, n. 83/12, che questo Collegio condivide) .

Di qui la conclusione che anche il responsabile tecnico deve sempre rendere la dichiarazione in questione.
 

Alessio Elia
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