01/01/2013 - 01:00

Il reato di cui all'art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 e il principio di offensività

Il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera - Sezione distaccata di Pisticci che aveva affermato la responsabilità penale di C. A. in ordine ai reati di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 per avere realizzato uno sbancamentouno, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, prelevando terreno misto in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Avverso tale sentenza C. A. ha proposto ricorso il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito la insussistenza della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la mancanza di una concreta offensività dell'intervento medesimo verso il bene-paesaggio tutelato.

Secondo la Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^ del 28.12.2011, sentenza n. 4847, il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III 20.10.2009, n. 2903, Soverini; Cass. 2.3.2008, n. 23086, Basile).

Pertanto, il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

Nella fattispecie in esame - a fronte dell' esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente - la Corte ha affermato che è pretestuoso prospettare che non vi sia stata "alterazione dello stato dei luoghi": sussiste, al contrario, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla F.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.

La Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^ del 28.12.2011, con sentenza n. 4847, dichiarava inammissibile il ricorso avverso la Corte di Appello di Potenza, che con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera - Sez. dist. di Pisticci.
Andrea Settembre
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