20/03/2013 - 09:27

Il fotovoltaico "domestico" ha diritto alla detrazione fiscale del 50%

Per l'Agenzia delle Entrate il beneficio è cumulabile con Scambio sul posto e Ritiro Dedicato
Con una nota del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla applicabilità della detrazione fiscale del 50% prevista dall'art. 16 bis TUIR alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Le detrazioni in questione, si ricorda, saranno applicate nella misura del 50% solo fino al 30 giugno 2013 per ritornare, salvo ulteriori novità, al 36% a partire dal 1 luglio prossimi.
La nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia conferma che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e che dunque possono accedere alle detrazioni del 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.
L'Agenzia chiarisce, inoltre, che non occorre, per il riconoscimento della detrazione, produrre documentazione specifica attestante il risparmio energetico conseguito ma sarà sufficiente "conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità di risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico".
La detrazione non è cumulabile con l'eventuale diritto alle tariffe previste dal Conto energia. Nessun ostacolo, invece, all'applicazione del beneficio si ha nel caso in cui per l'impianto in questione sia applicabile la modalità del Ritiro dedicato o lo Scambio sul posto.
Vincenzo Tabone
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