21/05/2013 - 11:02

Il divieto di Eolico nei territori di Rete Natura 2000

Legittima la previsione di non idoneità assoluta senza valutazione di incidenza ambientale
La produzione energetica da fonte eolica è spesso quella che suscita la più vibrante opposizione nelle popolazioni interessate ed i più ardui problemi regolatori al livello della normazione. I motivi di dissenso sono ascrivibili fondamentalmente alle dimensioni stesse degli aerogeneratori; dimensioni in grado di impattare sui profili paesaggistici e naturalistici dei territori interessati dal progetto.
Il Tar Puglia con la sentenza 674/2013 del 3 maggio scorso si è pronunciato sulla legittimità della normativa regionale pugliese che prevede la non idoneità delle aree ricomprese in zona Natura 2000 ad ospitare impianti per la produzione di energia rinnovabile da aerogeneratori eolici non destinati all'autoconsumo.  
Nel caso all'esame della pronuncia della corte territoriale che si commenta a venire in rilievo è stato un ulteriore particolare profilo legato agli habitat naturali a tutela della conservazione e riproduzione delle specie avifaunistiche. Habitat naturali già oggetto di specifica tutela normativa mediante l'individuazione delle zone a protezione speciale denominate "Natura 2000". Queste zone sono, infatti, oggetto delle previsioni contenute nelle direttive europee 1979/409/CE e 1992/43/CE, in norme nazionali, Dpr 357/1997, ed in specifiche previsioni delle legislazioni regionali.
Nel caso in questione ad emergere è il conflitto tra l'interesse alla tutela delle specificità paesaggistiche e naturalistiche e l'interesse, parimenti tutelato dalla normativa europea, alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Interesse, quest'ultimo, la cui protezione è in definitiva determinata da finalità ambientali in quanto alle fonti rinnovabili le politiche comunitarie hanno assegnato il compito di concorrere alla lotta al cambiamento climatico oltre a quello di strumento di complessiva riconversione del sistema produttivo europeo in termini di sostenibilità e compatibilità ambientale.
La regione Puglia ha fatto una scelta di politica del diritto sul tema della protezione del territorio di Natura 2000 molto rigorosa. Essa, infatti, ha previsto la non idoneità in assoluto dei territori in questione ad accogliere impianti eolici, con una deroga limitata agli impianti destinati all'autoconsumo e le opere di rifacimento e riammodernamento degli impianti esistenti.
Divieto tout court che cioè ha modo di operare in maniera assoluta senza sottoporre a valutazione di incidenza ambientale uno specifico progetto. Proprio tale regime di divieto assoluto è stato impugnato nel giudizio postulando l'illegittimità della previsione normativa regionale per contrarietà sia ai principi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (direttiva 2001/77/CE e 2008/28/CE) sia a quelle (1979/409/CE e 1992/43/CE) in materia di tutela dell'avifauna e dell'habitat naturale. Direttive queste ultime che non prevedono un limite così stringente quale quello del divieto assoluto senza una valutazione di incidenza ambientale.
Il Tribunale amministrativo pugliese ai fini della definitiva soluzione della controversia ha investito in via pregiudiziale della questione la Corte Europea di Giustizia ai sensi dell'art. 234 Trattato.
Orbene, la Corte europea, con sentenza 21 luglio 2011 (C-2/10), ha statuito che "La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l'installazione di aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell'incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati".
I parametri ermeneutici, quindi, per saggiare la tenuta della previsione normativa in termini di legittimità sono i principi di non discriminazione e proporzionalità.
La Corte territoriale, quindi, basandosi su tali criteri si è orientata nel senso:
1) che la previsione in questione non è discriminatoria in quanto non sottopone a divieto assoluto tutte le iniziative industriali ma solamente gli aerogeneratori in ragione del fatto che tali impianti sono in grado di produrre per le specie avifaunistiche sottoposte a tutela "rischi di collisione, perturbazioni e l'effetto "barriera" ...... costringendo gli uccelli a cambiare direzione e provocando, specialmente negli insediamenti di maggiori dimensioni, la perdita o la degradazione degli habitat naturali";
2) che la previsione in questione rispetta il requisito della proporzionalità in quanto "la sottoposizione a divieto assoluto riguarda un'area definita e circoscritta del territorio pugliese (in particolare, Alta Murgia e Gargano)".
La verifica positiva dei parametri di non discriminazione e proporzionalità, in definitiva, è in grado di sostenere la legittimità della previsione normativa scrutinata che, sebbene più restrittiva, è compatibile con il quadro comunitario di riferimento.
Vincenzo Tabone
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