01/01/2013 - 01:00

Il decreto 10 agosto 2012 n.161: piano di utilizzo e materiali da scavo

Il decreto del ministero dell'ambiente e del territorio e del mare del 10 agosto 2012 n. disciplina la gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. Rappresenta un settore di formazione specifico già contenuto nella parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il decreto del ministero dell'ambiente e del territorio e del mare del 10 agosto 2012 n. 161 si applica alla gestione dei materiali da scavo, ad esclusione dei rifiuti  provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.


La normativa in parola presuppone che il Piano di Utilizzo, adottato dal soggetto produttore, del materiale da scavo deve essere presentato dal proponente all'Autorita' competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

Il proponente ha facolta' di presentare il Piano di Utilizzo  all'Autorita' competente in fase di  approvazione  del  progetto  definitivo dell'opera.


Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive  modificazioni,  con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorita' competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni.


Si ricordano l'ipotesi di deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo il quale avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformita' alla procedura prevista all'articolo Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.


Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.


Il deposito del materiale escavato non puo' avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
 

Alessio Elia
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