04/10/2013 - 20:08

Il consorzio di bonifica e la rimozione di rifiuti

Il Comune può con apposita ordinanza imporre al Consorzio di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti sulla sponda di un canale . Infatti, i Consorzi di Bonifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del R.D. n, 215 del 1933 sono enti pubblici che hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari. Da ciò discende l'onere, in capo al Consorzio dell'obbligo di manutenzione e, quindi, anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente inclusione della fattispecie in esame in quella astrattamente descritta nell'art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 22 del 1997.

La tematica della gestione dei rifiuti si intreccia anche con l'istituto dei consorzi di bonifica.


Infatti, la sentenza del TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 551, del 18 luglio 2013 ha individuato in capo ai consorzi dell'obbligo di manutenzione e, quindi, anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente inclusione della fattispecie in esame in quella astrattamente descritta nell'art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 22 del 1997 e cioè i rifiuti.

Nello specifico ai sensi dell'articolo. 54 del R.D. n, 215 del 1933 e, sul piano regionale, i consorzi di bonifica  sono enti pubblici che hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari.


Tale peculiarità determina l'esistenza, in capo al Consorzio ricorrente di un obbligo di manutenzione e, quindi, anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente inclusione della fattispecie in esame in quella astrattamente descritta nell'art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 22 del 1997.

Tale disposizione, in cui è prevista la responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati rifiuti per la rimozione dei rifiuti stessi è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza amministrativa, che, per evidenti esigenze di effettività della tutela ambientale, ha ricompreso tra i soggetti obbligati "...qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, riguardo al necessario requisito della colpa postulato da tale norma, esso può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472; T.A.R. Emilia - Romagna -BO- sez. II, n. 513 del 2012).
 

Alessio Elia
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