10/02/2013 - 17:14

Il centro di raccolta rifiuti

Il centro di raccolta rifiuti e la sua definizione torna all'attenzione dei giudici. Si descrivono brevemente le riflessioni presenti nella recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 1690 del 14 gennaio 2013.

Il "centro di raccolta" di rifiuti rappresenta, secondo l'articolo 183 lettera mm) del testo unico in materia ambientale, un'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.


Il ricorrere delle predette condizioni determina l'applicazione del d.lgs 152/06 e della normativa a questo collegata.


Per completezza si aggiunge che, eccetto nel caso di accettazione di rifiuti speciali, i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 come modificato dal decreto 13 maggio 2009 che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati ed iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali non sono tenuti all'iscrizione al SISTRI.


Poi, nel caso in cui dal centro di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al Sistri, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda Sistri - area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.


Da quanto esposto discende che non può essere sottratta alla disciplina dei rifiuti la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di "ecopiazzola" o "isola ecologica". 

Alessio Elia
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