07/02/2013 - 23:26

I titoli abilitativi edilizi e l'ordine di demolizione

L'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza, 09-01-2013, n. 62).
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la Sentenza, 09-01-2013, n. 62, ha affrontato una questione molto interessante in materia urbanistica relativa all'applicazione dell'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Nel caso di specie, l'istante proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania impugnando la disposizione dirigenziale n.. del 15 luglio 2010, emessa dal Responsabile del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli, che disponeva la demolizione delle opere relative all'installazione di tre tende solari. L'Amministrazione comunale aveva motivato il provvedimento con la mancanza del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Con la sentenza n. 5324 del 2011 il Tar per la Campania accoglieva il ricorso, rilevando che l'impugnato provvedimento era fondato sull'erroneo presupposto che il contestato intervento doveva essere sottoposto al regime del permesso di costruire e non invece a quello della denuncia d'inizio attività (DIA).

Il giudice di primo grado ha ritenuto, infatti, che l'intervento effettuato dal ricorrente, rientrando nella manutenzione straordinaria, non necessitava di permesso di costruire ma più semplicemente di DIA, in tale decisione confortato dalle norme del regolamento edilizio del Comune di Napoli e dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato. Conseguentemente ha annullato il provvedimento impugnato poiché il medesimo non solo non qualificava la natura giuridica dell'intervento contestato ma richiedeva un titolo abilitativo (permesso di costruire) non necessario per la realizzazione del medesimo.

In aggiunta riteneva che la carenza di titoli abilitativi con cui l'intervento era stato effettuato potesse essere sanata, stante la lieve entità delle opere, con il ricorso alla procedura semplificata di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n.139 e tramite la presentazione di un'istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Avverso la citata sentenza il Comune di Napoli aveva proposto appello, rilevando che aveva errato il giudice di prime cure nel non ritenere che l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 sia derivato dalla circostanza, non contestata in atti, che l'intervento è stato realizzato in assenza di qualsiasi titolo edilizio in zona vincolata e non per la mancanza del permesso di costruire.

Orbene, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la Sentenza del 09-01-2013 n. 62, ha osservato che le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure a sostegno della sua decisione non tengono conto del fatto che, prescindendo dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento, quest'ultimo era stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 doveva essere sanzionato.

"Detto articolo riconosce, infatti, all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica".

Ne deriva, secondo il Collegio, che il richiamo al permesso di costruire, contenuto nel provvedimento impugnato non può assumere una valenza determinante per la legittimità dello stesso che va valutata prescindendo dal titolo abilitativo richiesto, in relazione allo scopo cui il provvedimento è rivolto che è quello di ottenere, in una zona vincolata, la demolizione di un impianto realizzato senza alcun titolo edilizio e paesaggistico.

Ha affermato inoltre il Collegio, che "può essere ritenuto sufficientemente plausibile, come affermato anche dalla difesa dell'Amministrazione comunale, che il riferimento al permesso di costruire contenuto nel provvedimento impugnato rappresenti semplicemente un errore materiale, se si considera che da quanto emerge in atti nella scheda tecnica predisposta dallo stesso ufficio tecnico comunale, in data 18 giugno 2009, l'intervento veniva qualificato di manutenzione straordinaria".

Quanto infine alle procedure indicate dal giudice di prime cure per sanare la situazione creatasi con la realizzazione di un intervento privo dei necessari titoli abilitativi, il Collegio ha osservato che le medesime non possono avere attinenza alcuna sulla decisione della causa in quanto non riguardano la legittimità dell'atto impugnato bensì eventuali comportamenti adottabili dalla parte appellata per sanare la situazione dalla medesima creata.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto fondato l'appello e, per l'effetto, ha respinto il ricorso in primo grado.
Andrea Settembre
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