01/01/2013 - 01:00

I materiali provenienti da demolizione: ancora osservazioni dalla Cassazione.

E' onere del soggetto produttore di materiali provenienti da demolizioni dimostrare che questi non rientrano nel novero dei rifuti attraverso la dimostrazione della loro destinazione economica.

I materiali provenienti da demolizioni, secondo la sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 17823 del 11 maggio 2012 rientrano nei novero dei rifiuti poichè oggettivamente destinati all'abbandono.


In caso di eventuale recupero,bisogna rispettare precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, beni di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi. L'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti presupposti previsti dalla legge.
Per completezza, si ricorda la sentenza Cass. Sez.3, n. 23788 del 19/6/2007 secondo cui il "fresato d'asfalto" proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi.


Allo scopo di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni stradali, è onere di colui che ne afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto, non ravvisandosi sul punto alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come rifiuti in base al codice CER 1709.

In generale, si ricorda che per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica o meno, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.


La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell' Allegato 1 al Decreto del ministero dell'ambiente e del territorio del 3 agosto 2005.
  

Alessio Elia
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