01/01/2013 - 01:00

I consorzi di bonifica possono produrre energia elettrica anche in deroga al limite dell'autoconsumo

La legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), prevede che «I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo».
Il caso di specie verte sul giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 agosto 2011 e depositato in cancelleria il 31 agosto 2011.

In particolare, riguardo alla censura relativa all'art. 18, comma 23, lettera c), della legge impugnata,  questa disposizione ha sostituito l'art. 6, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), prevedendo che «I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo».

Secondo il ricorrente, tale previsione verrebbe a collidere con l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, in attuazione del diritto dell'Unione europea, offre una definizione di autoproduttore.

Tale qualifica spetta per legge a quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano in misura almeno del 70 per cento l'anno per uso proprio o «delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica».

Il ricorrente mette in luce che la normativa regionale consente ai consorzi di bonifica di produrre energia elettrica anche in deroga al limite dell'autoconsumo, deducendone un contrasto con la legislazione statale; contrasto che costituirebbe una violazione tanto dell'art. 4 dello statuto, con riferimento alla competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, quanto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in via esclusiva.

La Corte Costituzionale (Sentenza del 20 aprile 2012, n. 99) ritiene, tuttavia, che il ricorrente non spieghi in cosa consista detto contrasto, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella fatta propria dal legislatore statale.

Dalla disposizione impugnata si evince soltanto che il consorzio di bonifica può produrre energia oltre il limite fissato dal legislatore statale per l'autoconsumo, mentre non vi sono elementi che lasciano intendere che il consorzio che oltrepassi tale misura possa conservare la qualifica di autoproduttore, in spregio alla definizione fornita dal legislatore statale.

Secondo il collegio, quindi, il ricorrente non svolge alcuna considerazione che sostanzi il contrasto tra le due normative che, in realtà, non paiono raffrontabili.

La Corte Costituzionale, pertanto, ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'art. 18, comma 23, lettera c), della predetta legge regionale n. 12 del 2011 per genericità dei motivi di ricorso.
Andrea Settembre
autore