01/01/2013 - 01:00

Gas floruorati ad effetto serra: il DPR del 27 gennaio 2012 n.43.

La gestione delle conseguenze dei gas ad effetto serra rimane sempre nella agenda del legislatore: per questo motivo si segnala il DPR del 27 gennaio n.43.
I gas fluorurati ad effetto serra includono gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l'aria condizionata; l'esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato tra l'altro nell'industria elettronica; e i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell'alluminio e utilizzati anch'essi nell'industria elettronica. Si ricordano inoltre i clorofluorocarburi (CFC), che sono inoltre responsabili dell'impoverimento dello strato di ozono.
Per quanto riguarda gli adempimenti legislativi si segnala il DPR del 27 gennaio 2012 n.43 recante segnatamente, la disciplina in materia di gas floruati ad effetto serra.

Il predetto atto normativo contiene le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso.

Individua le procedure di designazione degli organismi di certificazione e valutazione; le procedure per la designazione  degli  organismi  di attestazione delle persone ; il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese ; l'acquisizione dei dati sulle emissioni ; la gestione dei registri; l'etichettatura delle apparecchiature adoperate.

Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario; tale dicastero è tenuto ad approvare il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.


Gli organismi in parola si devono iscrivere nell'apposito registro delle imprese e delle persone certificate presso la Camera di  commercio competente esclusivamente per via telematica, inserendo anche le informazioni relative: a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato; b) al rinnovo delle certificazioni; c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.


Infine, i predetti organismi devono trasmettere  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attività da loro svolte.
Vengono poi gli enti in esame certificazione e valutazione delle persone devono essere  in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento,  per  la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti figure professionali:  • personale che svolge una o piu' delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse  di  refrigerazione  e  di condizionamento d'aria e le pompe di calore:  a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;  b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; c) installazione; d) manutenzione o riparazione.

In merito a quest'ultima categoria di soggetti vengono previste le seguenti esenzioni, accomunate dalla dichiarazione preventiva in camera di commercio:


a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente;


 b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo 8,  comma  3,  del medesimo  decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III,  come  indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. 

Alessio Elia
autore