01/01/2013 - 01:00

Fotovoltaico: è possibile cumulare la tariffa con altri contributi?

Condizioni per il cumulo della tariffa incentivante con i contributi previsti dalla legislazione regionale lombarda per il risanamneto ambientale delle imprese artigiane
Il TAR Brescia con la sentenza n. 537 del 14/27 marzo 2012 si è occupato della questione del cumulo delle tariffe incentivanti con altri contributi che, nella specie, erano quelli previsti dalla L.R. Lombardia n. 17/1990 a favore di imprese artigiane che realizzano interventi di risanamento ambientale.
La ricorrente aveva inoltrato, in base al Bando per l'anno 2009, alla Camera di Commercio richiesta di concessione di un contributo per l'innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale dell'attività ai sensi della L.R. 17/1990.
La domanda non trovava accoglimento in base all'assunto che il riconoscimento del contributo sarebbe stato in conflitto con il principio della non cumulabilità dei benefici contenuto nel D. Lgs. 115/2008, art. 6 comma 3.
La sentenza dei giudici bresciani, che ha accolto le doglianze della ricorrente, si segnala per la qualificazione giuridica dei diversi benefici di legge.
Il contributo previsto dalla normativa regionale trova fondamento nell'art. 14 della L.R. 17/1990 che prevede "la regione, per incentivare l'adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell'ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l'inquinamento ambientale".
Nella prospettazione della Camera di Commercio il riconoscimento del contributo si sarebbe posto in contrasto con la previsione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 115/2008 a mente del quale "a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4".
Il comma 4 prevede poi che "Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico........." che, con D.M. 6 agosto 2010, ha stabilito che "Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011".
La decisione valorizza le diverse ratio sottese alle norme deducendo che mentre i contributi previsti dalla legislazione regionale lombarda mirano a sostenere gli investimenti delle imprese artigiane in un ottica di risanamento ambientale, quella sull'uso efficiente dell'energia - D.Lgs. 115/2008 - mira a premiare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vincenzo Tabone
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