23/12/2013 - 11:19

Fanghi di cemento sottoprodotti e rifiuti

Le betoniere passano vengono analizzate dai giudici della Cassazione in merito ai fanghi di cemento. Il quesito, come spesso succede in questa materia, è comprendere se una sostanza è qualificabile come sottoprodotto piuttosto che come rifiuto.
I residui derivanti dal lavaggio delle betoniere, come la breccia o il sabbione di cemento, non  possono rientrare nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente); per tale motivo devono essere qualificati e trattati i come rifiuti.

E' questa l'analisi svolta dalla Corte di cassazione con la sua recente sentenza n. 42338 del 15 ottobre 2013.

I particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che perchè una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, ai sensi del citato art. 184 bis, è necessario tra l'altro che la stessa:

 -"possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente";

 -"sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione".

Infine, secondo la Corte, mancherebbero entrambe queste condizioni nel caso dei residui da lavaggio delle betoniere, in quanto da un lato, ai fini del loro riutilizzo, sarebbe comunque necessaria l'esecuzione di un trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento e dall'altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo produttivo.
 
Alessio Elia
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