31/12/2012 - 20:25

Emissioni inquinanti non autorizzate

Le emissioni inquinanti non autorizzate. Come e quando sono un reato? Un'analisi giuridica che va oltre la normale cronaca.

La sentenza della Corte di Cassazione sez III del 4 dicembre 2012 n. 46835 affronta la problematica dell'individuazione delle immissioni nell'atmosfera di inquinanti non autorizzata: un argomento apparentemente di chiara risoluzione ma ricco di difficili sfaccettature per i tecnici del diritto e per gli operatori economici.


La domanda principale cui risponde la sentenza è: quando si configura il reato di emissioni in atmosfera non autorizzate?


In primo luogo, conviene considerare i riferimenti legislativi di tale questione: la fattispecie criminosa di cui all'art.279 d.lgs. 152\06 (per l'assenza della prescritta autorizzazione) prevede, quale presupposto la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto; infatti, i primo comma della predetta norma prevede che: "chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro".


In altre parole la fattispecie in esame richiede per la sua configurazione la possibilità di provare, con l'esame delle vicende, la presenza effettiva e di una serie di atti che hanno avuto come naturale conseguenza e risultato le emissioni da parte dell'impianto.


Di contro, il reato in esame non può sostanziarsi nella mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.


Infatti, l'ambito della mera potenzialità delle emissioni nell'atmosfera viene ricompreso nell'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.L.vo 152/2006, art.269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni.


E' necessario, quindi, per la configurabilità il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, che le emissioni siano effettivamente sussistenti. 

Alessio Elia
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