01/01/2013 - 01:00

Emissioni industriali: determinazione dei periodi di avvio e di arresto

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Decisione di Esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 (2012/249/UE)
La Decisione di Esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all'articolo 3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La presente decisione, in particolare, si applica agli impianti di combustione di cui al capo III della predetta direttiva.

La direttiva citata non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi correlate.

Per gli impianti di combustione di cui al capo III della presente direttiva, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V della medesima direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva in questione.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della suindicata direttiva, stabilisce che l'autorizzazione debba includere le misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto. Conformemente all'articolo 6 della predetta direttiva, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali vincolanti.

Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali.
Andrea Settembre
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