01/01/2013 - 01:00

Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU n. 18 del 23-1-2012) - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto 4 ottobre 2011.
Con il Decreto 4 ottobre 2011 vengono definiti i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 262/2002.

In particolare, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" all'art. 4 - Controllo sul mercato - prevede che l'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I al decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.

Inoltre, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato ed integrato dalla legge di conversione, all'art. 28, ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, tra l'altro, svolge le funzioni della soppressa Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Il decreto in commento prevede quanto segue:

• Campo di applicazione. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine (art. 1).

• Controllo sul mercato (art. 2):

1. Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002.

2. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.

3. Il controllo sul mercato e' svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in ottemperanza all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo. n. 262/2002.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell'attività svolta e definisce gli obiettivi strategici per l'annualità successiva.

5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di APAT, nonché a tutti gli atti successivamente emanati da ISPRA per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato II.

• Procedura di controllo sul mercato (art. 3):

1. Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:
- le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002;
- le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II - Dichiarazione CE di conformità - del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 8, comma 1;
- la copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, così come disposto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
- su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi di cui all'allegato IV - Modelli della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito - del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 9, comma 1;
- altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità, così come disposto all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
- il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato, così come disposto all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002;
- attraverso l'analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativo n. 262/2002;

2. Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori conducono una campagna di misura volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati, e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. A tali scopi, i livelli di potenza sonora misurati vanno valutati secondo il criterio di cui all'allegato I.

3. Gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.

4. L'attività degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato.

5. Il responsabile del controllo sul mercato emette il parere di conformità tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l'intera documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformità e trasmette il parere di conformità all'azienda interessata.

7. Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero avvia la procedura di cui all'art. 6 - Non conformità delle macchine ed attrezzature - del D. Lgs. n. 262/2002. In particolare nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero, inoltre, invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformità alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni, quantificate all'art. 15 - Sanzioni - del decreto legislativo n. 262/2002, in accordo con la legge n. 689/81, capo I - Le sanzioni amministrative.
Andrea Settembre
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