15/12/2012 - 11:26

DPR 380/2001, lottizzazione abusiva e opificio industriale

La sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 44908 del16 novembre 2012 affronta il complesso tema della lottizzazione abusiva attraverso la costruzione di un opificio industriale, che può essere anche un impianto per la produzione di energia elettrica (categoria catastale D/01, fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico).

L'articolo 30, comma primo, del DPR n. 380/2001 definisce in modo chiaro le ipotesi in cui si verifica la lottizzazione "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione".


Partendo da questo riferimento normativo, si può ricava che ogni intervento edilizio realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, che, per la sua consistenza, si palesi idoneo a conferire al territorio un assetto diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici, integra la fattispecie della lottizzazione abusiva.


Inoltre, il verificarsi di questa fattispecie può essere integrata dalla realizzazione di un impianto di natura industriale e di altri manufatti in zona avente diversa destinazione d'uso, che stravolgano l'assetto del territorio pianificato dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che tale impianto renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione.


Infatti, anche attraverso la realizzazione non autorizzata di un opificio industriale si viola la potestà pubblicistica e cioè il monopolio detenuto dalla pubblica autorità a governare il cambiamento del territorio; tale violazione, giova evidenziare, si realizza anche da parte di colui che acquista un bene immobile costruito su un terreno totalmente o parzialmente lottizzato in modo abusivo o comunque non autorizzato. 

Alessio Elia
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