Doppio scafo obbligatorio per le petroliere.
Deriva dall'interesse dell'Unione adottare misure per garantire che le petroliere che accedono ai porti o ai terminali in mare aperto o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli Stati membri siano conformi alla regola 20 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, rivista nel 2004 mediante la risoluzione MEPC 117(52), adottata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI («MEPC»), al fine di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
Il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:
a) che battono la bandiera di uno Stato membro;
b) che, indipendentemente dalla loro bandiera, accedono a un porto o ad un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
In particolare, il legislatore comunitario prevede che dal 2015 non è più consentito:
a) continuare a navigare alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3 battenti la bandiera di uno Stato membro a norma della regola 20.5 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
b) accedere ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro alle altre petroliere di categoria 2 e di categoria 3, indipendentemente dal fatto che continuino a operare battendo bandiera di un paese terzo a norma della regola 20.5 dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.
