30/04/2014 - 18:57

Dlgs 46/2014: la nuova disciplina AIA e non solo

Con un ritardo di circa 15 mesi rispetto al termine fissato a livello europeo, lo scorso 11 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Il decreto 46/2014 interviene, modificandole, sostanzialmente sulle Parti Seconda, Quarta e Quinta del Dlgs 152/2006 in materia ambientale; e, quindi, sulla disciplina in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), Incenerimento e Coincenerimento dei rifiuti ed Emissioni in atmosfera.
 
In questa riflessione, si vuole porre attenzione su alcuni aspetti inerenti la disciplina AIA. 
 
Il Dlgs 46/2014 amplia il campo di applicazione dell'AIA, in particolare: con riferimento alle attività relative all' Industria chimica, per quanto concerne la Gestione dei rifiuti e per le cosiddette altre attività come la fabbricazione di prodotti ceramici e di talune attività di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari, includendo anche quelle destinate alla fabbricazione di mangimi.
 
Gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'AIA per le installazioni esistenti che svolgono attività comprese nell'Allegato I del DLgs 59/2005 e che fossero già in corso alla data del 7 gennaio 2013, sono conclusi, sulla base della normativa vigente, all'atto della presentazione dell'istanza. Questi procedimenti dovranno concludersi, in ogni caso, entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 25 giugno 2014.
 
Ai gestori viene concessa la facoltà di presentare un'apposita istanza di adeguamento di tali procedimenti alla nuova disciplina introdotta dal DLgs 46/2014. In tal caso è opportuna una valutazione da parte dei gestori stessi (in quanto gli stessi non sono obbligati ma ne hanno la facoltà) in funzione dei possibili vantaggi, in termini tecnici ed economici, scaturenti dalla applicazione della nuova disciplina anche ad una installazione esistente. Invece i gestori delle installazioni esistenti che svolgano attività che non erano comprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda (derivante dal DLgs 128/2010) del DLgs 152/2006, dovranno presentare istanza per il primo rilascio dell'AIA o per l'adeguamento ai requisiti del Titolo III bis della Parte Seconda nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento entro il 7 settembre 2014 e l'autorità competente dovrà concludere i procedimenti avviati a seguito di queste istanze entro il 7 luglio 2015. In questo caso gli impianti potranno continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti solo nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze "e comunque non oltre il 7 luglio 2015" cioè alla data del 7 luglio 2015 l'esercizio dell'installazione dovrà essere sospeso in attesa del rilascio o dell' adeguamento dell'AIA. L' entrata in vigore del DLgs 46/2014 ha introdotto queste ed altre importanti novità.

(autore: Mariangela Consoli)
Redazione
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