01/01/2013 - 01:00

Disposizioni riguardanti la prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 09.04.1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi - Decreto 16 marzo 2012
Con il Decreto 16 marzo 2012, il Ministero dell'Interno ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il nuovo piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il piano indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive (di seguito denominati enti e privati responsabili) devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

L’art. 3 del presente decreto rubricato “Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio” dispone quanto segue:

“1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.

2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere:

a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;

b) il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

3. Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull'ammissione al piano e, con le modalità previste dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sulla conformità del progetto.

4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.

5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5”.

L’art. 5 fissa, invece, i requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio:

“1. Le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, e' richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo.

3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5.

5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:

a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;

b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato”.
Andrea Settembre
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