04/07/2013 - 14:20

Direttiva 2013/35/UE elettrosmog e sicurezza sul lavoro

E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale Gazzetta europeadel 29 giugno 2013 la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale  Gazzetta europea del 29 giugno 2013 la direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  riguardante le  disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Possiede un ambito di applicazione rappresentato da  tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.
Mira, inoltre, alla determinazione dei valori limite di esposizione (VLE) da intendere come il frutto delle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
Dei valori limiti di esposizione vi sono diverse categorie: VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali. A tali VLE si associa poi un livello di azione e cioè i  livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.
 La direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  contiene le seguenti definizioni:
  1. «campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
  2. « effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico;
  3. « effetti termici»,  quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
  4. « effetti non termici», quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali;
  5. «effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.
Si analizzando di seguito i compiti del datore di lavoro.
In primo luogo questa figura deve valutare  tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Deve adottare  le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.
Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto, attraverso l’attività di valutazione del rischio e di formazione ed informazione dei lavoratori, alla promozione delle seguenti azioni :
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso;
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
h) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; nonché
i) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
Alessio Elia
autore