01/01/2013 - 01:00

Definizione di veicolo fuori uso

La giurisprudenza contribuisce in modo rilevante alla individuazione della definizione legislativa di veicolo fuori uso determinando l'applicazione della normativa sui rifiuti. Nel presente intervento si parte dalla sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione del 24 luglio 2012 per effettuare una breve ricostruzione della qualificazione giuridica del veicolo fuori uso.

I veicoli fuori uso devono essere inutilizzabili per poter essere assoggettati alla disciplina normativa sui rifiuti, anche qualora non siano ancora privi di valore economico: è questa l'osservazione di particolare pregio contenuta nella sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione del 24 luglio 2012.


In particolare, , l'art. 3, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 209/2003 stabilisce che debbano intendersi tali "i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE , ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE , con esclusione dei tricicli a motore".


E' doveroso specificare che la Suprema Corte ha più volte ribadito che è da considerarsi veicolo fuori uso tanto il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, quanto quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata; pertanto, l'attività di raccolta di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 256 d.lg. 152/06.


Diversa è invece la situazione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale che di per sè non possono considerarsi destinati all'abbandono, nè per volontà del detentore nè per obbligo giuridico. 

Alessio Elia
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