10/01/2013 - 16:32

Decreto 28 dicembre 2012: GSE e iscrizione registri incentivi

L'allegato IV "Procedure per l'iscrizione ai registri" del decreto del 28 dicembre 2012 gazzetta ufficiale n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1, disciplina le procedure per l'iscrizione ai registri delle domande per l'ottenimento degli incentivi.

L'allegato IV del decreto del 28 dicembre 2012 gazzetta ufficiale n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1, disciplina le procedure per l'iscrizione ai registri delle domande per l'ottenimento degli incentivi previsti dal decreto del 28 dicembre 2012.


Il soggetto responsabile degli interventi che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, è tenuto a richiedere al GSE l'iscrizione della propria richiesta in appositi registri informatici.


Il GSE, a sua volta, deve pubblicare il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, trenta giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.


La richiesta di iscrizione ai registri è formulata al GSE dai soggetti responsabili attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal medesimo ente.


Non è consentita l'integrazione documentale.


Il GSE, esclusivamente sulla base delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive dai soggetti responsabili, forma le graduatorie degli impianti iscritti ai registri e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, secondo i seguenti criteri di priorità:


a) impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;


b) minor potenza degli impianti;


c) anteriorità del titolo autorizzativo;


d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.


Infine, entro 12 mesi da questo momento i soggetti responsabili devo terminare l'intervento richiesto.
 

 

Alessio Elia
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