01/01/2013 - 01:00

D.lgs. 104/2012: esteso l'obbligo di etichettatura energetica

Il D.lgs. 104/2012 estende l'obbligo di etichettatura energetica a tutti i prodotti correlati al consumo di energia. Con le nuove norme consumatori, Pubbliche Amministrazioni e aziende hanno a disposizione uno strumento in più per scegliere (e offrire) prodotti ad alta efficienza energetica, orientando il mercato verso la sostenibilità e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.
Con il D.lgs n.104/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio, l'Italia ha recepito la Direttiva europea 2010/30/UE sull'Energy label concernente l'obbligo di etichettatura energetica per i prodotti che consumano energia e altre risorse, offerti in vendita, affitto o locazione finanziaria.

A differenza della precedente normativa, che aveva un ambito di applicazione oggettivo limitato agli elettrodomestici di maggiore diffusione, il decreto in esame estende a carico dei fornitori l'obbligo di fornire un'etichetta e una scheda del prodotto o del servizio indicanti il consumo di energia oltre che informazioni integrative per i prodotti connessi all'energia; analogamente, i distributori devono apporre sul prodotto etichette ben visibili e leggibili o fornire informazioni specifiche nell'opuscolo di accompagnamento.

 A tal fine il decreto definisce prodotto connesso con l'energia "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente".

Le misure previste dal decreto si applicano "ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso" (art. 1, comma 2) quindi non solo prodotti che consumano energia ma anche "prodotti che contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso" (art. 2 lett. f)) quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature, mentre invece ne è esclusa l'applicazione ai prodotti usati, ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone, alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

A scanso di equivoci è bene sottolineare che la normativa riguarda non solo la vendita all'interno dei locali commerciali ma altresì il commercio elettronico e, in genere, la vendita a distanza, attesa, in tali casi, una maggiore asimmetria informativa a carico dell'acquirente.

Il Decreto, inoltre, con riferimento agli appalti pubblici, stabilisce che se un prodotto è contemplato da un atto delegato (cioè un regolamento mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto) le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del D.lgs. n.163/2006 che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del codice dei contratti pubblici, "acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità' economica, idoneità' tecnica e adeguata concorrenza ".

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso un'apposita Autorità di vigilanza coordinerà l'attività di monitoraggio e controllo a campione per verificare l'applicazione delle misure previste dal decreto.

(Avv. Carlo Luigi Casciaro - GPP Salento)
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