01/01/2013 - 01:00

Corte Costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 282

Insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici - Potestà legislativa concorrente - Art. 117, c. 3, Cost. La disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006).
Impianti eolici e fotovoltaici - Fonti rinnovabili - Art. 2 dir. n. 2001/77/CE - Art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 387/2003. L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003.
Fonti energetiche rinnovabile - Favor legis - Normativa comunitaria e nazionale - Direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE - D.lgs. n. 387/2003. La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i princìpi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005).
Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008- Limiti all'insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 è fondata. Le censurate previsioni individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.
Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. m), L.r. n. 15/2008 - Divieto di installazione degli impianti eolici off-shore - Opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale. Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla «utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia». Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
Regione Molise - Artt. 3 e 5 L.r. n. 15/2008 - Impianti eolici e fotovoltaici - Autorizzazione - Limiti - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici). Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite». Le norme sono in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto. Tale disposizione sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, in quanto « risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006).
Impianti eolici e fotovoltaici - Previsione di misure di compensazione - Sentenza Corte cost. n. 383/2005 - Legislatore regionale - Facoltà di introdurre misure di compensazione - Condizione - Regione Molise - Art. 4 L.r. n. 15/2008 - Beneficiari - Regione e Provincia - Illegittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una "misura di compensazione" giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto. Per effetto della sentenza n. 383 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate. L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori preparatori conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari delle previste misure di compensazione, la Regione o la Provincia eventualmente delegata. Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
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Riccardo Bandello
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