16/03/2013 - 14:46

Convenzioni di urbanizzazione e libera negoziazione.

La convenzione di urbanizzazione è un atto regolato da norme del codice civile e può essere modificato solo con il consenso delle parti.

La convenzione di urbanizzazione si basa sull'accordo delle parti e, nel rispetto dei principi del codice civile, può essere modificata solo con il comune consenso dei sottoscrittori.

Infatti, questo tipo di atto giuridico sebbene sia di difficile ricostruzione a causa di elementi di natura pubblicistica, non può essere considerato slegato rispetto alle disposizioni civilistiche che regolano, appunto, l'autonomia negoziale.

Nella convenzione stipulata fra la pubblica amministrazione ed il privato, come è quella relativa ad un piano di lottizzazione, si configura, ai sensi dell'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 7 l. 28 gennaio 1977 n. 10, la natura contrattuale del relativo rapporto instaurato, detta convenzione ha pertanto valore vincolante per entrambe le parti e la p.a. non può apportarvi modifiche unilaterali.


Su questo punto il Consiglio di Stato (, Sez. IV, n. 351, del 22 gennaio 2013) afferma che la fattispecie negoziale in esame "ben si attaglia alla fattispecie in esame, essendosi ivi precisato che "la giurisprudenza si è oramai orientata nell'affermare, all'interno delle convenzioni di urbanizzazione, la prevalenza del profilo della libera negoziazione. Infatti, si è affermato (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015) che, sebbene sia innegabile che la convenzione di lottizzazione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, non può negarsi che in questo si assista all'incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile" ed ancora  "La detta ricostruzione assume particolare valenza quando, .....si assuma che alcuni dei contenuti dell'accordo vengono imposti dalla pubblica amministrazione in termini non modificabili dal privato, visto che, anche in questo caso, ciò non esclude che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi, restandone vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità del contratto". 

Alessio Elia
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