01/01/2013 - 01:00

Consiglio di Stato: l'impianto di biogas da biomasse agricole non è un impianto trattamento rifiuti

Arriva in questi giorni la sentenza di merito del Consiglio di Stato sul contenzioso per la realizzazione della centrale a Biogas di Medicina che dà ragione all'azienda Agribioenergia, al Comune di Medicina e alla Provincia di Bologna ribaltando e annullando così la sentenza del Tar.
Nel luglio 2008 infatti il Tar dell'Emilia-Romagna si era pronunciato a favore dei residenti contro l'azienda Agribioenergia, il Comune di Medicina e la Provincia di Bologna sostenendo che la centrale a Biogas fosse equiparabile a un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti e non a uno per la produzione di energia da fonti rinnovabili, annullando così anche il provvedimento autorizzativo emesso dalla Provincia per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.
Secondo il Consiglio di Stato invece l'utilizzazione di rifiuti per l'avvio dell'impianto a biogas non rende tale impianto soggetto ai vincoli autorizzativi previsti all'art. 208 e coll. del d.lgs 152/2006, mentre può essere assimilato ad un'attività agricola. Lo stesso impianto non è considerato un'industria insalubre in quanto non presente nell'elenco previsto nell'All.1 DM 5.9.1994 e collegati.
Il Consiglio di Stato, ha inoltre stabilito, contrariamente a quanto disposto dal Tar, che l'impianto non deve sottostare alla disciplina dell'autorizzazione di Valutazione di impatto ambientale.
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Tommaso Tautonico
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