01/01/2013 - 01:00

Condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone

Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilita' di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione veniva informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione costituiva, infatti, una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo veniva adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011della Commissione.

Quest'ultimo dispone, in particolare, che le partite di prodotti contemplati da detto regolamento debbano essere accompagnate da una dichiarazione firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorita' competente del Giappone che attesti, tra l'altro, il luogo di origine della partita e il luogo di provenienza. Il contenuto di tale dichiarazione varia ulteriormente a seconda che i prodotti siano o meno originari di o provenienti da una delle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima.

Le autorita' giapponesi devono certificare, inoltre, nel caso di partite di prodotti originari della prefettura di Fukushima e delle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non contengono livelli di radionuclidi cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011. Le autorita' competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione devono effettuare inoltre controlli d'identita' e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 10 % di tali partite di prodotti.

Le autorita' giapponesi devono certificare, altresi', nel caso di partite di prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non sono state esposte a radioattivita durante il transito. In tali casi, cosi' come nei casi in cui le partite di prodotti sono originarie di e sono provenienti da prefetture del Giappone diverse da quella di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, le autorita' competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione effettuano controlli d'identita e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 20 % di tali partite di prodotti.

In ultimo, i risultati dei controlli, comprese le analisi di laboratorio, effettuati dalle autorita' competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 hanno indicato che le misure di controllo per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all'esportazione nell'Unione sono state applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorita' giapponesi.

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 sono stati, pertanto, ridotti la frequenza dei controlli effettuati su tali partite di prodotti dalle autorita' competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 si applica, tuttavia, fino al 31 marzo 2012. I risultati dei controlli hanno mostrato, pero', che determinati alimenti per animali e prodotti alimentari nelle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattivita' superiori ai livelli di azione.

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 250/2012 la data del «31 marzo 2012» e' stata sostituita, quindi, da quella del «31 ottobre 2012», al fine di prorogare la data di applicazione delle misure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.
Andrea Settembre
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