01/01/2013 - 01:00

Condanna per reato ambientale ed omessa statuizione di demolizione o rimessione in pristino

La omessa statuizione nella sentenza di condanna per reato urbanistico o paesaggistico in ordine, rispettivamente, alla demolizione delle opere abusive o alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura correttiva di cui all'articolo 130 c.p.p., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato e competente, al riguardo, è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ovvero il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, e non anche il giudice della esecuzione, il quale non ha una competenza specifica in materia - Corte di Cassazione penale, Sez. 3^, 15/12/2011 (Cc. 9/11/2011), sentenza n.46656
La Corte di Cassazione penale, Sez. 3^, 15/12/2011, con la sentenza n.46656, ha affrontato la questione relativa alla possibilità di utilizzare la procedura correttiva disciplinata dall'articolo 130 c.p.p. quale rimedio alla omessa statuizione di sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato (tra le quali rientrano anche l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato).

Nel caso di specie, con ordinanza del 13 agosto 2010, il Tribunale di Siracusa - Sezione Distaccata di Lentini disponeva, ai sensi degli articoli 127, 130 e 547 C.P.P., la correzione della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 16 maggio 2007 e con la quale D. e T. erano stati condannati per violazione della disciplina urbanistica, stabilendo che nella menzionata decisione deve intendersi inserita la seguente disposizione "Visto l'articolo 31 D.p.r. 38012001, ordina la demolizione dell'immobile abusivo se non altrimenti eseguito".

Avverso il provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deducevano la violazione degli articoli 130 e 676 C.P.P., in quanto la correzione dell'errore materiale, che nella fattispecie riguardava una sentenza già passata in giudicato, non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione perché non rientrante tra le sue competenze. Aggiungevano che la decisione non poteva essere corretta dallo stesso giudice che l'aveva emessa, ai sensi dell'articolo 130 C.P.P., ostandovi il passaggio in giudicato.

Precisavano, inoltre, che l'omessa disposizione dell'ordine di demolizione deve considerarsi quale vitium in iudicando e non anche quale errore materiale, con la conseguenza che lo stesso è rettificabile solo dal giudice dell'impugnazione in quanto specificamente investito da una parte processuale.

Il Collegio, in adesione alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI n. 13590, 5 aprile 2011; Sez. IV n. 41618, 24 novembre 2010; Sez. I n. 41571, 29 ottobre 2009; Sez. 1 29871, 17 luglio 2009; contra Sez. V n. 43989, 17 novembre 2009; Sez. I n. 26673, 12 luglio 2002; Sez. I n. 23176, 17 giugno 2002), propende per una soluzione affermativa, in considerazione del fatto che il richiamo effettuato dall'articolo 130 C.P.P. alla procedura camerale di cui all'articolo 127 C.P.P., il cui atto decisorio è espressamente ricorribile, non può intendersi effettuato con esclusivo riferimento alla procedura, nulla emergendo in tal senso dal tenore letterale della disposizione ed in quanto l'opzione ermeneutica appare in linea con la lettura che le osservazioni contenute in altra pronunzia delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 17, 23 dicembre 1992, richiamata da Sez. I 29871\09 cit.) suggeriscono.

Ritenuta dunque la impugnabilità del provvedimento in esame, occorre rilevare se possa utilizzarsi la procedura di correzione dell'errore materiale quale rimedio all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo.

Occorre premettere che, in argomento, risulta segnalato un contrasto di giurisprudenza (Ufficio del massimario, Rel. 3\11 del 27 gennaio 2011), mentre è pacifica la natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo del quale deve pure escludersi la natura discrezionale (Sez. III n. 24087, 13 giugno 2008; Sez. III n. 24265, 20 giugno 2007; Sez. III n. 37120, 13 ottobre 2005).

A tal proposito la Cassazione in commento ha osservato che l'ambito di applicabilità della procedura di correzione dell'errore materiale, originariamente limitato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della presente Corte ai soli casi di errori emendabili che non determinino una modificazione sostanziale della precedente decisione (SS.UU. n. 16102, 27 marzo 2002; n. 19, 9 ottobre 1996; n. 8, 18 maggio 1994), può dirsi successivamente ampliato, essendosi affermato che "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p." (SS.UU. n. 7945, 31 gennaio 2008).

Un primo orientamento, che ritiene emendabile attraverso la procedura disciplinata dall'articolo 130 C.P.F. l'omessa statuizione dell'ordine giudiziale di demolizione, ne riconosceva l'applicabilità con riferimento alle sentenze di "patteggiamento" ai sensi dell'articolo 444 C.P.P. (Sez. 111 n. 3752, 8 novembre 1995; Sez. III n. 1530, 28 marzo 1996) e veniva successivamente confermato (Sez. III n. 758, 24 febbraio 1999).

Più recentemente, un'altra articolata pronuncia (Sez. III n. 10067, 2 dicembre 2009) ha preso in esame la questione, in un caso in cui l'omissione del giudice riguardava l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, alla luce del principio nel frattempo espresso dalle Sezioni Unite (SS.UU. 7945\2009, cit.), condividendo il quale veniva ammessa, in via generale, la possibilità di una integrazione successiva di statuizioni omesse nel caso in cui abbiano natura obbligatoria e contenuto predeterminato, individuando la competenza tanto del giudice che ha emesso il provvedimento, quanto di quello della impugnazione, nonché del giudice dell'esecuzione ma solo nel caso in cui questi abbia una specifica competenza in ordine alla statuizione omessa osservando, tuttavia, che il divieto di interpretazione analogica impedisce che rientrino tra le competenze del giudice dell'esecuzione quelle relative a sanzioni amministrative accessorie, quali l'ordine di demolizione delle opere abusive o l'ordine di remissione in pristino.

Riconoscendo dunque la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale, la richiamata decisione escludeva il ricorso ad una interpretazione analogica dell'articolo 676 C.P.P. e, conseguentemente, la competenza del giudice dell'esecuzione ad ordinare, in caso di omessa statuizione nella sentenza di condanna, la demolizione del manufatto abusivo o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Alle medesime conclusioni perveniva altra successiva pronuncia (Sez. III n.32953, 28 aprile 2010).

Orbene, la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7945\08, cit.) ha formulato i principi in base ai quali le più recenti pronunce di segno opposto ammettono il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale.

Delle due sentenze successive all'intervento del supremo organo nomofilattico una (n. 17858\08) tiene conto di quanto affermato in precedenza con altra decisione (n.33939\06, cit.) riguardante il medesimo fatto e si sofferma sulla tassatività dell'elencazione delle "altre competenze" attribuite al giudice dell'esecuzione, mentre l'altra (n.40861\10, cit.) si produce nel mero richiamo ad alcuni precedenti, rilevando peraltro un vizio ulteriore della decisione impugnata nella circostanza che, pur qualificandosi il provvedimento come correzione di errore materiale, non era stato assunto all'esito del prescritto rito camerale, bensì adottato de plano.

Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, la Corte ha rilevato come la questione sollevata non possa essere valutata prescindendo dal considerare il condivisibile indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella più volte menzionata sentenza n. 7945\08 ed opportunamente valorizzato, con articolate e puntuali argomentazioni, dalle decisioni n.10067\09 e 32953\10, anch'esse in precedenza ricordate.

"La scelta interpretativa effettuata dalle citate sentenze, che appare peraltro connotata da maggiore ragionevolezza, pare superare il denunciato contrasto e deve essere preferita".

La menzionata decisione delle Sezioni Unite, infatti, dopo attenta analisi della dottrina e giurisprudenza in tema di correzione dell'errore materiale - individuando, come tale, quello caratterizzato da una divergenza, evidente e occasionale, tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione nel provvedimento emendabile attraverso un'operazione di meccanico adeguamento sostitutivo o integrativo che prescinde da qualsivoglia verifica o interpretazione del processo formativo della volontà del giudice medesimo - riconosce l'applicabilità della speciale procedura anche ai casi si errore omissivo caratterizzato da una divergenza "tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in, forza di un obbligo normativo", giustificando tale assunto in base al fatto che l'articolo 130 C.P.P. non impone che il risultato della correzione da effettuare debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice essendo richiesto, esclusivamente, che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, con la conseguenza che non può ritenersi inibita la correzione comportante l'applicazione automatica di quanto imposto dall'ordinamento, sempreché l'omissione non sia conseguenza di specifica deliberazione da parte del giudice.

"Le considerazioni svolte dalla Sezioni Unite giustificano, pertanto, l'utilizzazione della procedura correttiva disciplinata dall'articolo 130 C.P.P. anche alla omessa statuizione relativa a sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato tra le quali rientrano, come si è già detto, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato i quali, in ragione della loro natura, escludono qualsivoglia margine di discrezionalità per il giudice".

Parimenti condivisibili paiono, peraltro, al Collegio, le successive valutazioni formulate, stante il silenzio delle Sezioni Unite sul punto, su una eventuale competenza del giudice dell'esecuzione nella materia in esame e che la escludono rilevando come l'art. 676 C.P.P., in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'articolo 648 C.F.P. sia di stretta interpretazione e non possa essere applicato al di fuori delle materie in esso specificamente previste (Sez. III nn. 10067\09 e 32953\10, cit.).

"Va conseguentemente ribadito il principio secondo il quale la omessa statuizione nella sentenza di condanna per reato urbanistico o paesaggistico in ordine, rispettivamente, alla demolizione delle opere abusive o alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura correttiva di cui all'articolo 130 C.P.P., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato e competente, al riguardo, è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ovvero il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, e non anche il giudice della esecuzione, il quale non ha una competenza specifica in materia".

In conclusione, in riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione, Sez. 3^, 15/12/2011, con la sentenza n.46656, ha dichiarato che il Tribunale non avrebbe potuto, per le ragioni dianzi esposte, ordinare la demolizione del manufatto abusivo riparando alla omissione intervenuta in sede di cognizione poiché tale attività non rientra tra le competenze specifiche e tassativamente individuate del giudice dell'esecuzione.

La Cassazione, pertanto, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di demolizione che elimina.
Andrea Settembre
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