01/01/2013 - 01:00

Comunicato TERNA SpA sulle ordinanze TAR Lombardia - Milano Sezione III n.00044/2011 e n.00011/2011

Sarà un campo di rilevanza sempre maggiore la gestione efficiente del sistema di trasmissione dell'energia. Le energie rinnovabili, infatti, nella geografia delle aree critiche si svilupperanno in relazione agli effetti che le scelte del legislatore saranno capaci di produrre
Terna Spa la società di trasmissione dell'energia elettrica ha emanato un proprio comunicato in data 26.01.2011 in cui ha preso atto delle ordinanze T.A.R Lombardia - Milano Sezione III n.00044/2011 e n.00011/2011 (www.giustizia-amministrativa.it) con cui il Tribunale amministrativo meneghino ritiene la sussistenza dei presupposti necessari (periculum in mora e fumus boni iuris) per concedere la tutela cautelare con procedimento sommario in merito alla richiesta di annullamento della delibera AEEG ARG/elt 125/10 avente ad oggetto "modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA) e altresì della deliberazione ARG/elt 173 in data 14 ottobre 2010.

Le pronunce sopra riportate, in sede di procedimento cautelativo e sommario, evidenziano che le disposizioni della delibera 125/2010 possono provocare danni ingiusti prevedendo l'ipotesi per la quale la garanzia finanziaria che viene richiesta al momento della connessione alla rete, viene ritirata anche in caso di insuccesso della relativa iniziativa economica; in altre parole sarebbe ipotizzabile una palese disparità di trattamento e soprattutto un peso che grava senza adeguata giustificazione sulle aziende che chiedono la connessione del proprio impianto alla rete nazionale.
Infine, si ricorda l'articolo 32 della delibera AEEG 125/2010 prevede che: "Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, all'atto dell'accettazione del preventivo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z), e i seguenti valori unitari: - 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione; - 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione; - 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione" (http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/125-10arg.htm ).

Per concludere, risulta evidente come la gestione della trasmissione dell'energia elettrica costituisca una dinamica di particolare rilevanza per la crescita del comparto delle energie rinnovabili.
 
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Alessio Elia
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