01/01/2013 - 01:00

Composizione dell'organo amministrativo nei consorzi per la gestione degli imballaggi

Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio.
Con Ordinanza del 9 febbraio 2012, il Tribunale di Milano, Sezione Ottava Civile, in composizione Collegiale, ha affrontato la questione relativa alla problematicità della composizione dell'organo amministrativo dei consorzi per la gestione degli imballaggi, previsto dall'art. 223 del DLgs n. 152 del 2006.

Nel caso in esame, la Vetrarco S.r.l. proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano respingeva - in ragione dell'affermata insussistenza del periculum - la richiesta di tutela cautelare ex art. 700 cpc in corso di causa volta ad ottenere la sospensione della delibera adottata in data 30.6.2011 dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica (in breve COMIECO) con la quale erano stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione.

La reclamante sosteneva in particolare:

˜ che tale delibera sarebbe stata adottata in violazione della norma imperativa (art. 223 Dlgs. n. 152 del 2006 - Testo unico dell'Ambiente), perché aveva designato quali componenti del CDA soggetti provenienti solo dalle categorie dei produttori, e non anche esponenti delle altre categorie di consorziati, quali i recuperatori e riciclatori;

˜ che il periculum in mora sarebbe ravvisabile in re ipsa.

In relazione alla dedotta violazione di norma imperativa, COMIECO ha esposto che la disciplina invocata da parte reclamante (art. 223 TUA) non sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il Ministero non aveva ancora varato lo schema-tipo di Statuto a cui i consorzi dovrebbero uniformarsi.

Con ordinanza del 9 febbraio 2012, il Tribunale di Milano, Sezione Ottava Civile, ha ritenuto invece condivisibile il rilievo della reclamante in ordine alla violazione della disposizione contenuta nell'art. 223 TUA in materia di consorzi per la gestione degli imballaggi.

La norma ora citata così dispone al primo comma: "ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi".

Il secondo comma prevede poi che "I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2008, conformemente ai princìpi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni.

Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2.

Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio.

Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.

Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" (evidenza dell'estensore).

Ebbene, ritiene il Tribunale che la disposizione relativa alla composizione dell'organo amministrativo dei consorzi costituisca norma cogente di portata immediatamente precettiva.

Un'attenta lettura della norma in esame, coerente con il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore, rivela infatti, secondo il Tribunale di Milano, che la predisposizione, da parte della P.A., dello schema tipo al quale si dovranno uniformare gli statuti dei consorzi di gestione degli imballaggi è intesa a dare esplicazione, nella normativa interna che dovrà reggere la compagine dei consorziati, ai principi a cui si ispira il decreto legislativo, "e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore".

La previsione che fissa, dunque, il vincolo sulla composizione degli organi amministrativi si palesa invece come disposizione suscettibile di immediata applicazione, che non abbisogna di mediazione e filtro dell'intervento pubblicistico per la sua attuazione concreta, potendo - e dovendo - ciascun consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal legislatore.

Appare infatti evidente che la statuizione in esame, dato il suo carattere cogente che non lascia spazi alla discrezionalità amministrativa, non potrebbe trovare, nell'ambito dello schema tipo di redazione ministeriale, alcuna specifica esplicitazione rispetto alla statuizione già contenuta nella legge, che dunque si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell'organo gestorio dei consorzi.

Neppure si potrebbe sostenere, come fa COMIECO, che il carattere cogente della norma in parola debba escludersi in ragione della mancata previsione di una sanzione in caso di inottemperanza.

Non sono infatti sconosciute all'ordinamento norme inderogabili prive di disciplina espressa per l'eventualità della loro violazione.

Da ciò deriva - sostiene il Tribunale di Milano - almeno alla stregua della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che" va affermata la sussistenza del requisito del fumus boni iuris".

Riguardo all'altro presupposto richiesto per l'adozione della misura cautelare (periculum in mora), il Collegio ha ritenuto che esso debba essere ravvisato in re ipsa.

"L'irreparabilità del pregiudizio sofferto da VETRACO deriva infatti dalla stessa prospettazione della violazione del diritto, la cui persistenza o possibilità di continuazione, nel tempo occorrente alla decisione di merito, induce a vedere vanificato il contenuto del diritto alla composizione dell'organo di gestione del Consorzio secondo le percentuali di composizione previste dalla norma ricordata".

"In altre parole, il rischio di pregiudizio per la reclamante appare insito nell'attualità del protrarsi della situazione lesiva, suscettibile di ampliarsi in modo grave con il passare del tempo, posto che il diritto delle categorie escluse di vedersi rappresentate nell'ambito del Consiglio di amministrazione, e di contribuire a dare il proprio contributo all'evolversi della vita del Consorzio, sarebbe insuscettibile di riparazione economica e comunque svuotato di contenuto nel tempo necessario per giungere alla decisione di merito".

Il Tribunale, pertanto, ha accolto il reclamo e ha disposto la sospensione dell'esecuzione della delibera adottata dall'assemblea dei consorziati di COMIECO in data 30.6.2011 sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

. approvazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione Conai, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera g) dello Statuto di Comieco

. elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Andrea Settembre
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