01/01/2013 - 01:00

Competenza legislativa e rifiuti prodotti da navi

La legislazione regionale può derogare alla disciplina nazionale relativa ai piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi?

La normativa dei rifiuti anche relativi a quelli prodotti dalle navi deve essere inquadrata all'interno del seguente rapporto gerarchico: fonti comunitarie, quelle costituzionali, quelle nazionali e poi quelle regionali.

La corte Costituzionale con la sentenza 27 giugno 2012, n. 159 de facto ricorda l'importanza di questo equilibri delle fonti del diritto.


La Corte Costituzionale con la sentenza del 27 giugno 2012, n. 159 afferma che il legislatore nazionale, attraverso l'art. 5 del d.lgs. n. 182 del 2003, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" ha elaborato la disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.


In particolare ha previsto che le funzioni relative all'affidamento del servizio di gestione di tale tipo di rifiuti siano allocate presso le singole Regioni, ove sono ubicati i porti.


Tale disciplina secondo l'orientamento costituzionale è inderogabile da parte della legislazione regionale.


La Corte Costituzionale ha dichiarato, ad esempio, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. Toscana. 41 del 2011 per avere tale norma allocato ad un diverso livello amministrativo (Comunità d'Ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima) la relativa funzione.


Tale rilievi di legittimità si fondavano infatti sui nuovi compiti alla Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato, illegittimamente modificando l'assetto competenziale delineato sul punto dalla legge dello Stato, in violazione dell'art. 117, c. 2, lett. g) Cost.
 

Alessio Elia
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