01/01/2013 - 01:00

Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra

Modifiche al decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane (GU n. 90 del 17-4-2012) - Decreto 20 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Lo stato italiano ha assunto impegni in sede internazionale all'atto delle ratifica della Convenzione sulla Biodiversita' Biologica e del Protocollo ASPIM della Convenzione di Barcellona, ribaditi con la Decisione VI/23 della Conferenza delle Parti Contraenti della Convenzione sulla Biodiversita' Biologica l'Aja, 2002; e con l'adesione della Convenzione di Barcellona al programma GloBallast, per la prevenzione del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi.

I richiamati strumenti internazionali e comunitari vedono il trasferimento di specie attraverso l'acqua di zavorra delle navi come una delle principali minacce alla biodiversita' marina.

Infatti, il trattamento a bordo delle acque di zavorra rappresenta il piu' valido strumento per combattere il fenomeno del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi.

Il regolamento B3 dell'Annesso che forma parte integrante della Convenzione, prevede che le navi costruite nel 2012 o dopo il 2012 con una capacita' di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi debbano obbligatoriamente effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra secondo la Regola D2 del medesimo Annesso, regola che prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento a bordo, a prescindere dalla entrata in vigore della Convenzione medesima.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto, per le ragioni esposte di coerenza con le deliberazioni assunte sul tema dal Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione Marittima Internazionale, indispensabile assicurare la possibilita' di certificare, come gia' avvenuto in molti Paesi comunitari, gli impianti di trattamento delle navi, ancorche' nelle more dell'entrata in vigore della Convenzione, non siano stati ancora inseriti negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche.

È stato, di conseguenza, modificato il Decreto dirigenziale 16 giugno 2010 per consentirne una tempestiva applicazione nelle more dell'inserimento degli impianti di trattamento negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche.

L'art. 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 2010 - Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Suppl. ordinario dell'8 settembre 2010 - n. 213 è stato, pertanto, cosi' sostituito:

" 1. Le societa' produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.

 2. L'O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.

 3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell' O.N.

 4. L'Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attivita' dell'O.N. di cui all'art. 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli Allegati 1 e 2 del presente Decreto".

Andrea Settembre
autore