01/01/2013 - 01:00

Cave e normativa regionale

Le cave presuppongono un piano regionale il quale nel suo processo di approvazione pur caratterizzandosi per la competenza degli organi regionali coinvolge anche le Provincie. Si riportano alcune osservazioni in merito al rapporto tra i predetti enti in considerazione della più aggiornata giurisprudenza.
In sede di approvazione del piano regionale delle cave, secondo giurisprudenza consolidata, le scelte riguardanti le singole aree non necessitano di una specifica motivazione.

Il piano suddetto, infatti, possiede la natura di atto generale, coinvolge un elevato numero di destinatari e si caratterizza per l'interdipendenza reciproca delle previsioni interessanti le singole aree.

Per questo motivo, secondo la sesta sezione del Consiglio di Stato n. 4569 del 14 agosto 2012, l'obbligo di motivazione sussisterebbe solo ove la Regione avesse inteso discostarsi dalla proposta della Provincia, diversamente dovendosi ritenere che il richiamo operato alla proposta dell'ente si estende, altresì, agli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento ivi compresa la relazione tecnica in cui sono esplicitate le ragioni delle scelte tecniche effettuate e che danno luogo ad unico complesso iter procedimentale.

In termini di analisi generale la problematica in parola presuppone un costante riferimento alla disciplina contenuta nel Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Secondo i primi articoli del suddetto decreto "la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica".... "si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose; c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: a) delle torbe; b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria". 
Alessio Elia
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