01/01/2013 - 01:00

Cass. Sez. III n. 28452 del 10 luglio 2009: Acque reflue da allevamento assimilate alle acque reflue domestiche

sentenza della corte di cassazione che asserisce che le acque reflue derivanti da llevamento sono assimilabili alle domestiche
Il d.lgs. 152/2006 all’art. 137, comma 1, prevede una sanzione penale per chi effettua senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, mentre nell'articolo 133 dello stesso decreto legge, comma 2, prevede una sanzione amministrativa per colui che effettui senza autorizzazione scarichi di acque reflue domestiche. In ultimo l’art. 101, comma 7, dispone che «ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: ... b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame».
Secondo la normativa attualmente vigente, quindi, le acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi.
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Tommaso Tautonico
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