01/01/2013 - 01:00

Buoni Vacanze: Decreto Ministeriale 9 luglio 2010

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2-8-2010 il Decreto del Ministero del Turismo 9 luglio 2010 contente la "Ridefinizione delle modalita' di impiego delle risorse per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale".
L'art. 1 del D.M. 9 luglio 2010 contiene le finalità del decreto: in particolare si dice che il decreto ridefinisce le modalita' di impiego delle risorse per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

Secondo l'art. 2 per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista nella tabella dello stesso articolo. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.

Il comma 5 dell'art. 2 prescrive che il contributo puo' essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorita' cronologica.

L'art. 3 proroga la validita dei buoni vacanze gia' emessi alla data di entrata in vigore del decreto, con scadenza 30 giugno 2010, al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011. Inoltre è consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonche' dal 23 di agosto. E' confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.

La validità dei buoni vacanze, secondo l'art. 4, è limitata al solo territorio nazionale, ed è da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze Italia.
Riccardo Bandello
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