01/01/2013 - 01:00

Biomassa e olio vegetale: protocollo 55876/RU del 30 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane

l'impiego di olio vegetale chimicamente non modificato usato per la produzione di energia elettrica presuppone da parte dell'operatore economico una adeguata conoscenza del relativo trattamento fiscale. Quest'articolo innaugura una serie di interventi mirati.
Il presente intervento, insieme ad altri che seguiranno, ha l'obiettivo di esporre con velocità e precisione una serie di interventi sul trattamento fiscale dell'olio vegetale chimicamente non modificato.

Nello specifico, si deve ricordare subito che il quadro del trattamento fiscale dell'olio di palma importato a scopo energetico inizia ad acquisire maggior completezza attraverso il parere reso dall'Agenzia delle Dogane protocollo 55876/RU del 30 aprile 2010.

Quest'atto, infatti, sulla scorta della risoluzione n.271/E del 12 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate, afferma che sotto il profilo IVA la cessione di palm oil importato con destinazione particolare per la produzione di energia elettrica, è realizzata con un'aliquota pari al 10%; ciò sia nel caso in cui il cessionario sia un "utilizzatore" e cioè il soggetto responsabile di una officina elettrica sia un "distributore" che commercializza il bene importato.

In particolare, quanto espresso rientrerebbe nella casistica indicata al numero 104 della Parte III del DPR 633/72 secondo cui è prevista la predetta aliquota privilegiata per la cessione di "oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw".
 
Alessio Elia
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