04/04/2013 - 20:35

Allegato V, parte seconda del testo unico dell'ambiente

L' allegato V alla parte seconda del testo unico dell'ambiente: contiene i criteri per la verifica di assoggettabilità previsti nell'articolo 20 del testo unico
I criteri per la verifica di assoggettabilità previsti nell'articolo 20 del testo unico sono indicati dall'allegato V alla parte seconda.


In particolare, le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: - delle dimensioni del progetto, - del cumulo con altri progetti, - dell'utilizzazione di risorse naturali, - della produzione di rifiuti,- dell'inquinamento e disturbi ambientali, - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.


Per quanto riguarda la localizzazione dei progetti, deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: - dell'utilizzazione attuale del territorio; - della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; - della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Infine, per ciò che riguarda le caratteristiche dell'impatto potenziale l'allegato quinto stabilisce che gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; - della probabilità dell'impatto; - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 

Alessio Elia
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