01/01/2013 - 01:00

Agrienergie: D.M. 2 marzo 2010

Pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale n. 103 del 5/5/2010 il Decreto 2 marzo 2010, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia elettrica.
Il decreto stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa affinche' la produzione di energia elettrica possa essere incentivata con i certificati verdi, ed i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse.

Secondo quanto contenuto all'art. 3, il produttore che intende accedere all'incentivazione presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle biomasse ed e' tenuto inoltre a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A; a conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche.

Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalita' operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalita' stabilite dall'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita' delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.

La falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalita' fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
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Riccardo Bandello
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