22/02/2013 - 16:40

Acque reflue: definizioni e conseguenze

Le acque reflue giocano un ruolo molto importante nella gestione delle problematiche ambientali. Per questo motivo, è importante conoscere le definizioni di acque reflue domestiche e di quelle industriali per valutare anche le possibili conseguenze sanzionatorie.

Il bilanciamento delle attività umane con la tutela dei valori ambientali rappresenta un ambito ricco di problematiche difficili.


Implica, come evidenziato dalla Corte di Cassazione Sez III n.4844 del 31 gennaio 2013, anche la valutazione delle differenze tra le diverse categorie di acque reflue.


Si deve registrare una prima tipologia costituita dalle acque reflue domestiche, contenuta nell'art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.


La norma di riferimento di queste acque reflue è l'articolo n.74 comma 1 lettera g del d.lgs 152 del 2006 meglio noto come testo unico ambientale, per cui "g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche".


Invece, la lettera h) disciplina le "acque reflue industriali" da intendersi come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.


Nello specifico, la natura del refluo scaricato costituisce parametro di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale.


Infatti nell'ipotesi in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, si può configurare l'illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; invece si materializza la fattispecie delittuosa di cui all'art. 137, comma 1, del testo unico ambientale, nel caso in cui lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti.


Per questi motivi nella definizione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.
 

Alessio Elia
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