01/01/2013 - 01:00

Abbandono "ripetuto anche se non abituale" di rifiuti

La realizzazione di una discarica può avvenire anche mediante un abbandono "ripetuto anche se non abituale" di materiali da demolizione allorché ciò comporti un accumulo di rifiuti "non raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge" e dia causa al "degrado" dell'area - Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza (ud. 06-10-2011) 22-12-2011, n. 47869.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza del 22-12-2011, n. 47869, i sigg. G. e A., quali legali rappresentanti della società "AL.GA.Costruzioni", e il Sig. Az., quale dipendente della stessa, venivano condannati, in primo grado, per avere proceduto senza autorizzazioni alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale da demolizione, e dato luogo ad una discarica abusiva. Alla condanna è seguito l'ordine di confisca dell'autocarro in sequestro.

La Corte di Appello di Palermo ha poi confermato la decisione, rilevando che non sussiste alcun dubbio che la ditta AL.GA. abbia utilizzato come luogo ove scaricare i rifiuti provenienti dalla demolizione di un immobile sito in (OMISSIS) un'area di proprietà comunale che era stata concessa in uso alla ditta stessa in vista della realizzazione di un insediamento produttivo. L'effettuazione di trasporti senza autorizzazione dei rifiuti così prodotti e il loro abbandono in cumuli indistinti sul terreno avrebbero integrato, a parere della Corte territoriale, entrambi i reati contestati.

Con separati ricorsi proposti personalmente dai ricorrenti e aventi contenuto sostanzialmente identico, si è lamentata, in particolare, innanzi alla predetta Corte, l'errata applicazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione "per avere i giudici di merito omesso di considerare una prova decisiva costituita dalla circostanza (testimonianza M.llo F.) che l'area non era recintata e che chiunque poteva abbandonarvi cose e rifiuti, nonché dalla circostanza che l'unico scarico accertato come riferibile agli imputati è stato quello effettuato dal Sig. Az. il 10 ottobre 2006, così difettando la prova della attribuibilità dei rifiuti presenti in loco proprio agli imputati".

Al riguardo, la Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza (ud. 06-10-2011) del 22-12-2011, n. 47869 sostiene che la sentenza di primo grado ha illustrato puntualmente le ragioni che riconducono alla ditta AL.GA. e alle sue attività di raccolta e trasporto del materiale provento di demolizione l'intera quantità di rifiuti rinvenuti sull'area che il Comune aveva concesso in uso alla ditta.

Si afferma altresì che "tale accertamento viene posto alla base dell'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 3, in quanto la realizzazione di una discarica può avvenire anche mediante un abbandono "ripetuto anche se non abituale" di materiali da demolizione (Terza Sezione Penale, sentenza n.8424 del 2004, rv 227951) allorché ciò comporti un accumulo di rifiuti "non raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge" e dia causa al "degrado" dell'area (Terza Sezione Penale, sentenza n.41351 del 2008, rv 241553)".

Sostiene inoltre la Corte che "a fronte di questa provata riconducibilità dei cumuli di rifiuti alla gestione operata dalla ditta AL.GA., la mera ipotesi, del tutto teorica e non supportata da alcun elemento concreto, che anche altre persone abbiano potuto approfittare dello stato di degrado dell'area per abbandonarvi ulteriori rifiuti non presenta la minima incidenza sulla responsabilità degli imputati e costituisce elemento manifestamente irrilevante".

Pertanto considerata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la Corte li ha dichiarati inammissibili.
Andrea Settembre
autore