01/01/2013 - 01:00

Legittimazione ad agire nei giudizi per danno ambientale

La legittimazione ad "intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l' annullamento di atti illegittimi" spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.
Lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall'art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, non può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell'associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico.
Siffatte norme si riflettono sull'assetto organizzatorio interno dell' ente e possono, tutto al più, disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all' impugnativa, che resta in capo all'ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.
Con ripetuti arresti giurisprudenziali, il Consiglio di Stato, Sez. IV, si è espresso nel senso che la legittimazione ad "intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l' annullamento di atti illegittimi", prevista dall' art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale - destinataria del decreto di individuazione di cui all' art 13 della legge citata - e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403).
L'articolazione regionale costituisce infatti un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il "carattere nazionale" degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto. (CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403).
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha affermato che, diversamente da quanto invocato dall'Associazione istante, la carenza di legittimazione all'impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione dell'atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità dell' azione - nei limiti e per l' oggetto individuato dall' art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 - riservata alle sole associazioni selezionate ai sensi dell' art. 13 della legge medesima (CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403).
Scarica la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 marzo 2010, n. 1403.
Andrea Settembre
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