01/01/2013 - 01:00

Sanatoria dell'autorizzazione paesaggistica

Nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria e, dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la valutazione di compatibilità concerne opere ormai ultimate.
L'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente previsto che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è quinquennale. Tale nulla osta condiziona l'effettiva possibilità di edificazione (Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2007, n.371).
Tale previsione ha la sua ratio nella necessità di consentire all'amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l'opera risulti incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La funzione della disposizione è, dunque, quella di precludere l'esecuzione dei progettati lavori ove sia ormai decorso il suddetto periodo di tempo (TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452).
La previsione è destinata ad operare, quindi, in relazione alla generalità delle ipotesi nelle quali l'autorizzazione precede l'esecuzione dei lavori.
Nei casi in cui, invece, l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria e, dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la valutazione di compatibilità concerne opere ormai ultimate, sicché la rilevanza delle stesse, sotto il profilo paesaggistico, può ritenersi senz'altro superata con la valutazione positiva dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. (TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452).
Nello specifico, la difesa del ricorrente lamentava che erroneamente l'Amministrazione comunale aveva proceduto all'adozione del provvedimento ripristinatorio in quanto l'autorizzazione ambientale del 6 giugno 2003 non era mai scaduta, non essendo configurabile nella fattispecie in esame alcun termine di efficacia. L'istanza di concessione in sanatoria in deroga presentata ai sensi dell'art. 80 della l.r. n.61 del 1985 dal C.A.I. in data 28 novembre 2002 aveva, infatti, ottenuto il parere favorevole della commissione edilizia integrata e quello del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.
Alla luce di ciò ma, soprattutto, in considerazione della circostanza che l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata nel giugno del 2003, nella vigenza, dunque, di un quadro normativo che consentiva la sanatoria degli interventi eseguiti senza la prescritta autorizzazione (ovvero in sua difformità) in esito ad una valutazione di compatibilità paesaggistica, la previsione normativa richiamata dalla difesa dell'amministrazione resistente non può trovare applicazione nel caso di specie.
Scarica la Sentenza TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452.
Andrea Settembre
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